04bisnetar

 

 



I


FIRMS

La ditta è il nome commerciale dell'imprenditore e lo individua come soggetto di diritto nell'esercizio di un'attività d'impresa.

A norma dell'articolo 2563 del codice civile il nome prescelto per questo segno distintivo può coincidere con il nome civile dell'imprenditore o può essere liberamente scelto da quest'ultimo.


 

La legge, in merito, prescrive solo dei principi essenziali che sono quelli di verità e novità.
Il concetto di verità varia a seconda che si tratti di ditta originaria o di ditta derivata;
- la ditta originaria è quella formata dall'imprenditore che la utilizza e deve contenere il nome ed il cognome di quest'ultimo;- la ditta derivata è quella formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita ad altro imprenditore insieme all'azienda. Più consistente è invece il concetto di novità ex art. 2564. Secondo tale norma la ditta non deve essere uguale a quella usata da altro imprenditore e tale da creare confusione per l'oggetto dell'impresa o per il luogo in cui questa è esercitata.
- Chi ha adottato per primo una data ditta ha il diritto all'uso esclusivo della stessa, chi adotta ditta uguale o simile è costretto ad integrarla o modificarla. - Per le imprese commerciali trova applicazione il principio della priorità della trascrizione nel registro delle imprese. - La ditta è trasferibile, ma, secondo la previsione dell'art. 2565 c.c., solo insieme all'azienda

 
   
FIRMS
click
37 36 35 34
33 32 31 30
29 28 27 26
24 22 21 19
14 10 09 03

 
 
Copyright © 2010 Arrigo R. -